Art. 21.
(Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità).

      1. La sentenza penale irrevocabile è trasmessa per estratto a cura della cancelleria

 

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al pubblico ministero del circondario ove ha sede l'ufficio del giudice individuato ai sensi dell'articolo 18.
      2. Il pubblico ministero, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette immediatamente, unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di esecuzione della pena, all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.
      3. Appena ricevuto il provvedimento di cui al comma 2, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia dell'ordine di esecuzione è notificata altresì al direttore dell'istituto o della sezione il quale informa anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. In tale caso, la pena comincia a decorrere dal primo giorno di permanenza domiciliare o di lavoro sostitutivo successivo a quello della dimissione.